F.A.Q. DOMANDE FREQUENTI.

No, non esiste un obbligo di verificare la riciclabilità dei materiali e dei prodotti secondo il sistema Aticelca. Per gli imballaggi è previsto un obbligo di legge a livello nazionale ed europeo che prevede il rispetto dei “requisiti essenziali”, tra cui la recuperabilità attraverso una delle 3 forme disponibili (1. di materia, ossia il riciclo; 2. energetica; c. organica, ossia il compostaggio e biodegradazione). Gli imballaggi immessi sul mercato euroepo devono essere conformi ad almeno una di queste tre forme di recuperabilità, le cui caratterische sono definite dalle norma armonizzate UNI EN 13430 (riciclabilità), UNI EN 13431 (recupero energetico) e 13432 (compostabilità e biodegradabilità).

La UNI EN 13430 non entra nel dettaglio dei diversi materiali e processi di riciclo ma richiede in via generica che si verifichi la  compatibilità con le tecnologie di riciclo note e disponibili.

L’analisi condotta secondo la norma UNI 11743:2019 seguita dalla valutazione dei risultati secondo il sistema di valutazione Aticelca 501, consente di valutare la compatibilità con i più comuni processi di riciclo della carta e quindi di ottenere informazioni utili per attestare, per gli imballaggi a prevalenza cellulosica, il rispetto del requisito essenziale dell’idoneità tecnologica al recupero attraverso il riciclo di materia previsto dalla UNI EN 13430.

No, l’utilizzo della dicitura e/o del marchio Riciclabile con la carta – Aticelca® 501 è volontario.

Possono essere sottoposti a prova e quindi richiede la concessione all’uso della dicitura/del marchio solamente:

  • I materiali a prevalenza cellulosica: la carta e il cartone (quali ad esempio i rotoli e i fogli di carta destinati alla stampa o alla cartotecnica, i fogli di cartone ondulato destinati alla produzione di imballaggi, le bobine di carta tissue destinate alla produzione di fazzoletti, ecc.) che necessitano di ulteriori trasformazioni per divenire oggetti finiti.  Possono includere altri costituenti non cellulosici non oltre il 50 % in peso.
  • I prodotti a prevalenza cellulosica: oggetti finiti (quali ad esempio gli imballaggi, gli stampati, gli articoli per uso domestico, ecc.) costituiti in modo predominante (oltre il 50% in peso) da materiali a prevalenza cellulosica.

Ad esempio:

  • Una bobina di carta accoppiata con plastica può essere sottoposta ad analisi unicamente se composta per almeno il 50% da carta o cartone.
  • Una busta realizzata in carta con una finestra di plastica può essere sottoposta ad analisi unicamente se composta per almeno il 50% da carta.
  • Un piatto realizzato in carta accoppiata con plastica può essere sottoposto ad analisi unicamente se composto per almeno il 50% da carta accoppiata con plastica che a sua volta può includere altri costituenti non cellulosici per non oltre il 50 % in peso.

A fine 2022 Aticelca ha pubblicato un nuovo metodo, denominato Aticelca 502:2022, per verificare se eventuali componenti di un materiale o un prodotto a base carta, progettati per essere separati manualmente dal consumatore prima del conferimento a raccolta differenziata del materiale o un prodotto  a base carta, siano effettivamente separabili manualmente dal consumatore.

La revisione effettuata nel 2023 del sistema di valutazione della riciclabilità, ora Aticelca 501:2023, tiene conto di questa novità.

Dal 1 gennaio 2024 pertanto per sottoporre a prova di riciclabilità un materiale o un prodotto in carta secondo il sistema Aticelca 501 privo di un componente separabile (ad esempio una finestra, una maniglia, uno strato pelabile, etc.) è obbligatorio provare che tale componente sia effettivamente separabile manualmente dal consumatore con sufficiente facilità effettuato la prova secondo il metodo Aticelca 502:2022. Si considera separabile una componente che raggiunge almeno il livello C secondo il metodo Aticelca 502.

In assenza di tale prova, la verifica della riciclabilità secondo il sistema Aticelca 501 andrà condotta sull’intero materiale o prodotto, comprensivo della componente progettata per essere separabile. Sono escluse da tale obbligo eventuali componenti che devono necessariamente essere rimosse dal consumatore per fruire del materiale o prodotto o, nel caso di imballaggi, per accedere al prodotto ivi contenuto.

Sono altresì escluse da tale obbligo eventuali componenti che non sono unite fisicamente al materiale o prodotto a base carta. Si intende per unite fisicamente le parti incollate, incastrate, pinzate, graffettate, etc.

Lo standard europeo UNI EN 643 del 2014 prevede che si siano alcuni materiali proibiti che non possono essere presenti nella carta da riciclare.

Tra questi vi sono i bitumi, ovvoero le miscele di  idrocarburi naturali o residuati derivanti dalla distillazione o raffinazione del greggio.

In questa definizione vi rientrano quindi le carte bituminate, catramate, cerate, paraffinate ed oleate.

Queste tipologie di carta non possono essere conferite al riciclo pertanto, sebbene possano essere sottoposte ad analisi per finalità di studio e ricerca, per esse non può essere rilasciato il marchio Riciclabile con la carta – Aticelca 501.

E’ ammessa una tolleranza dello 0,1% in peso.

Qualsiasi processo di riciclo, come peraltro qualsiasi attività umana, non raggiunge mai un’efficienza del 100%.

Per questo motivo abbiamo sviluppato un sistema di valutazione che misura l’efficienza del processo di riciclo e che identifica con l’impiego di lettere (A+, B, C e D) il livello raggiunto.

Suggeriamo pertanto di indicare il livello di riciclabilità raggiunto e di non utilizzare mai frasi come “100% riciclabile”. Indicare che un prodotto è 100% riciclabile secondo noi è fuorviante e comunque non è un’affermazione che può essere suffragata dal Sistema di valutazione Aticelca 501.

E’ inoltre importante non confondere l’attività di raccolta e quella di effettivo riciclo. Un prodotto che può nella sua interezza (al 100%) essere raccolto nella carta non è detto che possa essere interamene riciclato, in quanto, come detto, l’effettivo riciclo avrà una sua efficienza, per quanto questa possa essere alta.

Fino al 31 marzo 2021 la concessione all’uso della dicitura/del marchio non ha scadenza.

Dal 1 aprile 2021 la concessione scade un anno dopo a partire dal giorno e dal mese della data di prima approvazione dall’anno di approvazione o dell’anno dell’ultimo rinnovo.

Il richiedente può in qualsiasi momento rinunciare alla concessione senza aspettare la scadenza.

La concessione viene revocata, anche prima della sua naturale scadenza, nei casi in cui il soggetto richiedente non rispetti il regolamento (nella sua versione più aggiornata disponibile sul sito www.aticelca.it.), cambi ragione sociale o cambi le caratteristiche del materiale/prodotto in maniera tale da non potersi più considerare lo stesso materiale o prodotto, secondo quanto indicato nel regolamento.

Alcuni esempi:

Una concessione rilasciata da Aticelca 1 aprile 2020 scade il 1 aprile 2021

Una concessione rilasciata da Aticelca prima del 1 aprile 2020, ad esmepio nel marzo 2020, scade il primo giorno e mese di rilascio del primo giorno che occorre dopo il 1 aprile 2021, ovvero nel marzo 2022.

No, non è una certificazione in quanto il rilascio del marchio non prevede audit in azienda o controlli sui lotti di produzione.

Si tratta piuttosto di una auto-dichiarazione asseverata da un’analisi di laboratorio condotta in conformità con il disciplinare realizzato da Aticelca (il Sistema di valutazione Aticelca 501). L’auto-dichiarazione utilizza come forma di comunicazione il marchio concesso in uso da Aticelca all’azienda, sulla base del rispetto da parte dell’azienda stessa del Regolamento sull’uso del marchio pubblicato su questo sito.

Rimane quindi responsabilità dell’azienda il rispetto del regolamento e l’uso corretto del marchio in modo da fornire al consumatore un’informazione corretta e trasparente.

La concessione è rilasciata per i materiali e i prodotti  aventi caratteristiche tali da essere pienamente rappresentati dal campione sottoposto ad analisi da parte del laboratorio qualificato secondo il metodo di prova UNI 11743:2019 e i cui risultati sono verificati secondo il sistema di valutazione Aticelca 501/2019.

A tal fine sono da considerarsi un singolo materiale o prodotto (e non è quindi necessario richiedere una nuova e distinta concessione all’uso della dicitura/marchio) ad esempio:

•    fogli o bobine di carta naturale di diverse grammature o dimensioni, purché di uguale composizione in massa;

•    fogli o bobine di carta patinata o poliaccoppiata di grammature o dimensioni, purché di uguale composizione in massa e stesse proporzioni in peso tra strato di carta e strati realizzati con altri materiali;

•    imballi, prodotti editoriali e articoli in carta e cartone in generale, posto che costituiti dagli stessi materiali a prevalenza cellulosica (come indicati nei punti precedenti), nelle stesse proporzioni in peso e con le stesse proporzioni di altri componenti (inchiostri, vernici, lacche, colle, etichette, graffette, tappi e altri componenti non cellulosici in genere). Variazioni che incidono sulla forma o sulla stampa, senza intervenire sulla composizione e sulle proporzioni tra materiali differenti non identificano prodotti differenti.

È responsabilità del richiedente assicurarsi di utilizzare il logo correttamente, ovvero assicurarsi il rispetto di composizione e proporzioni e applicare il logo unicamente ai prodotti che siano uguali per composizione e proporzioni a quelli esaminati in laboratorio. L’elenco dei laboratori qualificati da Aticelca è disponibile sul sito www.aticelca.it.

Se il materiale è costituito unicamente da carta o cartone naturali, il livello di riciclabilità risulta essere indifferente in funzione della grammatura. E’ quindi possibile utilizzare un unico campione a riferimento dell’intero range di grammature, posto che la composizione e la tipologia di carta o cartone non cambi. A massima cautela, data la possibilità che una grammatura maggiore possa offrire una maggiore resistenza allo spappolamento, al fine di posizionarsi nello “scenario peggiore” è preferibile sottoporre ad analisi la carta a grammatura più alta. In questo modo il livello di riciclabilità conseguito dal campione analizzato potrà essere ritenuto rappresentativo dell’intera famiglia di materiali ad esso sottesa, ovvero di tutte quelle carte o cartoni uguali per natura, origine e tipologia e aventi grammatura inferiore.

Diverso è il caso in cui il materiale non sia costituito unicamente da carta o cartone, come nel caso di carte dotate di patinature barriera, strati plastici o altri componenti non separabili manualmente (quali ad esempio finestre, maniglie, chiusure, etc.). In questo caso, l’influenza di queste componenti aggiuntive è tale per cui è sempre necessario, al fine di posizionarsi nello “scenario peggiore”, sottoporre ad analisi la carta a grammatura più bassa. In questo modo il livello di riciclabilità conseguito dal campione analizzato potrà essere ritenuto rappresentativo dell’intera famiglia di materiali ad esso sottesa, ovvero di tutte quelle carte o cartoni uguali per natura, origine e tipologia di carta, e a parità di patinature, strati plastici o altri componenti non separabili manualmente, e aventi grammatura superiore.

Se il materiale non è costituito unicamente da carta o cartone naturale, come nel caso di carte dotate di patinature, strati plastici o altri componenti non separabili manualmente (quali ad esempio finestre, maniglie, chiusure, etc.), l’influenza di queste componenti aggiuntive è tale per cui è sempre necessario, al fine di posizionarsi nello “scenario peggiore”, sottoporre ad analisi la carta o cartone a grammatura più bassa. In questo modo il livello di riciclabilità conseguito dal campione analizzato potrà essere ritenuto rappresentativo dell’intera famiglia di materiali ad esso sottesa, ovvero di tutte quelle carte o cartoni uguali per natura, origine e tipologia di carta, e a parità di patinature, strati plastici o altri componenti non separabili manualmente, e aventi grammatura superiore.

In altre parole come “caso peggiore” andrà sempre individuato il campione avete il minore rapporto in peso tra carta o cartone e la componente non fibrosa (sia essa plastica, vernice, lacca, metallizzazione, silicone, patina, etc.) in quanto questa componente ha una influenza determinante proprio nella valutazione dell’efficienza del riciclo.

Nel caso in cui siano presenti più componenti non fibrose, sarà necessario individuare un “caso peggiore” per ogni combinazione di componenti non fibrose aventi il maggiore peso in rapporto alla carta o cartone.

Se il materiale è costituito da carta colorata e se la natura della sostanza che produce il colore (colorazione in massa o tramite un’unica tecnica di stampa) non cambia non è necessario procedere a prove differenti. In questo caso come “caso peggiore” è sufficiente analizzare il materiale con la colorazione più intensa e più scura.

Se la lavorazione successiva della scatola incide sulla composizione (ad esempio se si aggiungono colle, etichette, tappi o se si aggiungono altre stampe di diversa natura o altre componenti non fibrose) la prova deve essere necessariamente rifatta. In questo caso, come “caso peggiore” è sufficiente analizzare la scatola che, in proporzione, è composta con la quantità maggiore di colla, etichette, tappi o inchiostro rispetto al peso della carta.

Nel caso in cui siano aggiunti più componenti non fibrose, sarà necessario individuare un “caso peggiore” per ogni combinazione di componenti non fibrose aventi il maggiore peso in rapporto alla carta o cartone.

Il codice univoco è un numero nel formato 00000-0000 che identifica una singola concessione all’uso del marchio Riciclabile con la carta – Aticelca® 501 e consente l’identificazione del titolare della concessione e del prodotto di cui si è verificata la riciclabilità.

A partire dal 1 aprile 2021 il codice deve sempre essere apposto in prossimità del marchio. Prima di quella data è possibile indicare la sola ragione sociale del soggetto titolare della concesisone.

L’elenco di tutti i codici univoci rilasciati da Aticelca è pubblicato sul sito www.aticelca.it nella sezionie “Riciclabilità della carta > Le concessioni rilasciate”.

Sì, se una azienda ha ottenuto più licenze, con i relativi codici univoci, per articoli diversi e a condizione che abbiano lo stesso livello di riciclabilità (ovvero stessa lettera A+, A, B o C), è possibile su tutti questi articoli associare al marchio l’elenco di tutti i codici disponibili oppure utilizzare un singolo codice raggruppato nella forma  NNNNN-XXXX/Y/Z (con le prime 5 cifre del codice univoco  identificative dell’azienda, le seconde quattro identificative in ordine progressivo il primo articolo e in sequenza i codici dei successivi articoli separati dallo slash).

Esempio di lista di codici

NNNNN-XXXX

NNNNN-XXXXY

NNNNN-XXXXZ

oppure singolo codice raggruppato

NNNNN-XXXX/Y/Z

Per questa risposta leggi l’allegato 3 del regolamento disponibile nella sezione “La documentazione”, dove troverai esempio applicativi di come utilizzare il marchio su prodotti realizzati per conto di terzi.

La concessione all’uso della dicitura Aticelca è una dichiarazione asseverata da un’analisi di laboratorio e come tale può essere applicata su prodotti venduti anche all’estero.

E’ da tenere presente però che la dicitura/marchio Aticelca è registrata unicamente in Italia ed è realizzata unicamente in italiano. Non esiste una versione in altre lingue e non ci risultano essere marchi analoghi in altri paesi.

Per questo motivo abbiamo deciso di non tradurre il nostro marchio e la nostra documentazione in altre lingue.

Ciò anche per non interferire con il processo che abbiamo avviato a livello europeo per giungere a un metodo di analisi comune e condiviso, di cui è già stata presentata una prima bozza.

No, per ottenere la concessione è necessario presentare ad Aticelca un rapporto di prova redatto da uno dei laboratori qualificati Aticelca, il cui elenco è disponibile sul sito www.aticelca.it.

E’ comunque possibile richiedere ad Aticelca la qualifica del proprio laboratorio interno se ha i requisiti per effettuare le prove previste dal metodo di prova UNI 11743:2019 e verifichi i risultati secondo il sistema di valutazione Aticelca 501/2019.

Il costo della concessione è molto limitato e non supera i 100 euro + IVA per ogni concessione, con possibilità di tariffe agevolate per richieste multiple. Le tariffe sono pubblicate sul sito www.aticelca.it alla voce del menù “Tariffe”.

A questo va aggiunto il costo dell’analisi di laboratorio presso un laboratorio qualificato da Aticelca, il cui costo è definito dal laboratorio stesso. La qualifica dei laboratori da parte di Aticelca garantisce che le procedure di analisi siano condotte in conformità al sistema. L’elenco dei laboratori qualificati da Aticelca è disponibile sul sito www.aticelca.it. I laboratori qualificati sono indipendenti da Aticelca.

Si. Nell’evenienza in cui non sia possibile eseguire tutte le fasi del metodo di prova in conformità alla norma Uni 11743:2019 o non sia possibile determinare uno o più parametri di misura per cause dovute alla natura e/o alle caratteristiche del campione di materiale o prodotto, la circostanza dovrà essere segnalata dal laboratorio nel resoconto di valutazione. Non potendo disporre di tutti gli elementi necessari per eseguire una valutazione completa comprensiva di tutti i parametri previsti, il resoconto di valutazione non esprimerà la “valutazione generale della riciclabilità” sulla base dei livelli A+, A, B, C prevista al capitolo 7 lettera c) del Sistema di Valutazione Aticelca 501:2019.

Sono esempi di queste evenienze:

a) la resistenza allo spappolamento impedisce il funzionamento dello spappolatore o si corre il rischio di danneggiare l’attrezzatura;

b) la presenza di fiocchi o schiume dense impedisce il trasferimento dell’impasto alle fase successive;

c) la presenza di particelle metalliche o resine resistenti ad umido falsano la lettura dei macrostickies.

La revisione del metodo 501 effettuata nel 2017, e divenuto in seguito UNI 11743:2019, è stata molto significativa. Ha infatti introdotto una diversa procedura più rispondente a quanto avviene effettivamente negli impianti industriali fin dalle prime fasi di preparazione del campione, cosa che influisce su tutto il proseguo della prova. Quindi non è possibile assicurare una piena rispondenza tra i risultati ottenuti con il metodo del 2017 o la norma UNI del 2019 e quelli ottenuti con il precedente metodo del 2013.

I risultati di prove effettuate con metodi precedenti a quello in vigore (UNI 11743:2019) non possono essere utilizzati per richiedere la concessione all’uso della dicitura/marchio Riciclabile con la carta – Aticelca® 501 ma possono comunque essere usate dall’azienda per propri usi e proprie comunicazioni.

La revisione del 2023 ha invece introdotto la necessità di verificare la separabilità di componenti separabili per mezzo del metodo di prova Aticelca 502. La versione 2023 entra in vigore dal 1 gennaio 2024, pertanto fino a tale data restano valide le prove effettuate per mezzo della sistema di valutazione Aticelca 501:2019. Dal 1 gennaio 2024 restano valide le prove effettutate prima di tale data. Le analisi effettuate dopo tale data sono valide solo se effettuate per mezzo del sistema di valutazione Aticelca 501:2023 a meno che il materiale o prodotto analizzato non contenga costituenti separabili manualmente.

Con la pubblicazione della norma UNI 11743:2019 Il metodo di prova Aticelca 501 del 2017 è stato ritirato, diventando il sistema di valutazione Aticelca 501 del 2019. Essendoci ora una norma UNI, il metodo Aticelca è stato ritirato ed, eliminata la metodica di analisi in esso contenuta, è diventato un sistema di valutazione dei risultati di laboratorio ottenuti per mezzo della norma UNI 11743:2019.

Ad ogni modo la norma UNI 11743:2019 riprende pienamente la metodica analitica contenuta nel precedente metodo di prova Aticelca nella sua ultima versione del 2017 così come la matrice di valutazione contenuta nel sistema di valutazione del 2019 è la stessa di quella presente nel metodo del 2017. Pertanto le prove di laboratorio già condotte con la metodica riportata nel metodo di prova Aticelca 501:2017 rimangono valide e utilizzabili per richiedere la concessione  all’uso della dicitura e/o del marchio Riciclabile con la carta – Aticelca® 501. Le nuove prove andranno invece effettuate utilizzando la norma UNI 11743:2019 e la valutazione dei risultati sarà fatta sulla base del sistema di valutazione Aticelca 501:2019. 

La revisione del 2023 ha invece introdotto la necessità di verificare la separabilità di componenti separabili per mezzo del metodo di prova Aticelca 502. La versione 2023 entra in vigore dal 1 gennaio 2024, pertanto fino a tale data restano valide le prove effettuate per mezzo della sistema di valutazione Aticelca 501:2019 o 501:2017. Dal 1 gennaio 2024 restano valide le prove effettutate prima di tale data. Le analisi effettuate dopo tale data sono valide solo se effettuate per mezzo del sistema di valutazione Aticelca 501:2023 a meno che il materiale o prodotto analizzato non contenga costituenti separabili manualmente.